RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI

Con la legge di bilancio 2022 è stata prevista – con il nuovo comma 8-ter dell’art. 119 del decreto “Rilancio” – la proroga di talune norme relative alla ricostruzione di edifici ubicati in Comuni colpiti da eventi sismici. In particolare, è stato disposto che “per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del 110%”. Il citato comma 4-ter disciplina i rapporti tra il superbonus (anche nella sua formula rafforzata: plafond delle spese ammesse aumentato del 50%) e i contributi per la ricostruzione fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, ma con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Con la risoluzione n. 8/E del 15.2.2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla portata della proroga anzidetta. In primo luogo, le Entrate hanno sottolineato che, per delimitare l’ambito applicativo della disposizione di proroga, occorre far riferimento ai casi in cui sono previsti i contributi per la riparazione e ricostruzione degli edifici. E ciò in quanto l’Agenzia ritiene che la disposizione in esame (comma 8-ter, art. 119) si applica alle spese sostenute per gli interventi per i quali sia prevista anche l’erogazione dei contributi anzidetti a seguito di eventi sismici. È perciò necessario che: sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento sismico e il danno dell’immobile; sia attestato un livello del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (con attestazione del livello di danno risultante dalla scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E). In secondo luogo, l’Agenzia – sempre facendo riferimento ad un’altra disposizione richiamata dalla norma che prevede la proroga (e cioè il richiamo a “tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis”) – precisa che la proroga riguarda gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.

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