RIMBORSO DI CANONI PAGATI OLTRE IL DOVUTO

Nel corso di uno sfratto di una abitazione mi sono trovato in questa situazione. L’inquilino durante il rapporto di locazione ha effettivamente corrisposto un modesto importo oltre all’equo canone e ciò a causa di un errore nel calcolo della superficie dell’immobile. Non ho avuto alcuna difficoltà a riconoscere tale errore e a proporgli il rimborso di un determinato importo maggiorato anche degli interessi dai pagamenti; ma questo non è sufficiente secondo l’inquilino in quanto egli pretende che tale rimborso si estenda anche agli anni successivi alla scadenza della locazione che sono stati necessari per eseguire lo sfratto. Ora a me sembrerebbe che in questi anni sia l’inquilino ad essere stato inadempiente e che quindi egli debba provvedere al pagamento di una somma che quanto più possibile corrisponde al canone di mercato, con la conseguenza che in tali anni l’importo che mi è stato pagato non deve essere ridotto al puro e semplice canone legale, sia pure maggiorato dagli aggiornamenti ISTAT. E’ plausibile questa mia tesi?

 

La tesi esposta dal lettore è certamente conforme al buonsenso ed a principi di equità e giustizia sostanziale, ma malauguratamente la giurisprudenza è ancora abbastanza ferma (anche se con le eccezioni rappresentate da pronunce dei Giudici di merito che non mancano nel panorama giurisprudenziale italiano) Afferma infatti la Corte di Cassazione che Il conduttore in mora nel restituire l’appartamento è tenuto a corrispondere un importo pari al corrispettivo convenuto, con ciò intendendosi – in caso di applicabilità della l. 27 luglio 1978 n. 392 – il canone legalmente dovuto. Ne consegue che egli ha diritto alla restituzione, nei confronti del locatore, quella parte del corrispettivo che superi la misura stabilita dalla legge sul cosiddetto equo canone, anche se tale corrispettivo si riferisca al periodo successivo alla data stabilita per il rilascio, salva la facoltà del locatore di dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dal canone legale (Cassazione civile, sentenza n. 8913/ 2002).

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