RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI IN DIFFORMITÀ ALLA LEGGE O AL REGOLAMENTO

Sono affette da nullità le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 del codice civile o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condòmini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art. 1137 del codice civile, le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135, nn. 2 e 3, del codice civile, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 citato. Così la Cassazione, con ordinanza n. 1798 del 20.1.2022.

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