Riparto di giurisdizione
In materia di edilizia residenziale pubblica, “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell’ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato”.
Così il Tar della Campania, con sentenza n. 1949 del 6.7.2022.