RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INIDONEITÀ DELL’OPERA

“Nel caso di risoluzione del contratto di appalto per totale inidoneità dell’opera alla sua destinazione, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall’obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l’intero prezzo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro contratto di appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo quella differenza fra tale ulteriore spesa e la minor somma che egli avrebbe dovuto versare all’appaltatore rimasto inadempiente”. Tale principio trova applicazione, peraltro, anche laddove la risoluzione sia intervenuta prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto. Infatti, “non vi è differenza, ai fini del risarcimento in discorso, fra il caso della totale inidoneità dell’opera, con il mancato versamento del prezzo, e quello della non esecuzione del contratto”.

Così la Cassazione, con pronuncia n. 17453 del 17.6.2021.

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