RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: CONCETTO E LIMITI

T.A.R. Toscana, Sezione III, 29 novembre 2004, n. 6073 – T.A.R. Toscana, Sezione III, 29 novembre 2004, n. 6073

La definizione di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e fedele ricostruzione – ex art. 31 comma 1 lett. d) l. 5 agosto 1978 n. 457 -implica che a) la nuova costruzione sia fedele; b) vengano conservate le caratteristiche fondamentali dell’edificio; c) che la successiva ricostruzione dell’edificio conservi almeno nelle linee fondamentali quanto a sagoma e volumi quello preesistente.

 

Argomento: Ristrutturazione

(Sulla nozione di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e fedele ricostruzione)

F A T T O
Il sig. Tasselli, proprietario di un fabbricato posto in Prato, via E. Rossi n. 11, espone che in data 9.3.1996 il Comune di Prato rilasciò alla Società TECNOEDILE – sua dante causa – la concessione edilizia n. 93/372 per la ristrutturazione dell’edificio in questione, prevedendone il mantenimento della destinazione a magazzino artigianale; che in data 4.9.1998, con concessione edilizia n. 98/793, la medesima Amministrazione approvò, a titolo di variante essenziale, il progetto avente ad oggetto la demolizione del suddetto fabbricato artigianale e la realizzazione di un edificio per civile abitazione; che con istanza del 26.6.2000 la sig.ra SU JUAN MEI ha chiesto al Comune di Prato di revocare e/o annullare la suddetta concessione edilizia nell’assunto che quest’ultima autorizzerebbe la creazione di un organismo edilizio in violazione della distanza da rispettare per legge dall’immobile confinante di proprietà della stessa, anch’esso posto in Prato, via E. Rossi, n. 7; che successivamente la sig.ra SU JUAN MEI ha denunciato al Tribunale di Prato la realizzazione da parte del sig. Tasselli di un intervento edilizio in asserita violazione delle distanze legali tra costruzioni; che la sig.ra SU JUAN MEI ha impugnato la concessione edilizia n. 98/793 dinanzi a questo T.A.R., il quale ne ha sospeso l’efficacia; che infine, in data 19.3.2001 il Comune ha notificato al ricorrente il provvedimento indicato in epigrafe.
Ritenendo illegittimo il provvedimento da ultimo menzionato, il sig. Tasselli lo impugna deducendo i seguenti motivi:
1) Sviamento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per violazione dei principi di autotutela decisoria da parte della P.A. e del principio della proporzionalità;
2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241; principi desumibili). Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione e per violazione dei principi di legalità ed imparzialità.
In data 5.3.2003 la parte istante ha depositato memoria di motivi aggiunti, così specificati:
1) Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione di legge (art. 4 legge n. 493 del 1993, come modificata dalla legge n. 662/96, n. 30/1997; art. 31, lett. D, legge n. 457/78; principi emergenti). Violazione di norme regolamentari (art. 21/B N.T.A.). Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per carente istruttoria.
Premessa la nozione dottrinale e giurisprudenziale di “ristrutturazione edilizia”, nonché la distinzione tra “semplice ristrutturazione” e “nuova costruzione” – e richiamato l’art. 21/B N.T.A. indicato in rubrica – si assume che legittimamente il Comune ha assentito il titolo concessorio e la relativa variante che, inopinatamente, risulta avere poi “annullato”, in carenza dei presupposti ed a causa della insufficiente e/o omessa istruttoria.
2) Violazione e/o omessa applicazione di legge (art. 4 n. 493/1993 e succ. mod. ed integr.; principi desumibili). Violazione del “giusto procedimento”. Violazione del principio cd. “contrarius actus”. Eccesso di potere per omessa acquisizione di parere obbligatorio.
Viene lamentata la mancata acquisizione del parere della A.S.L. che era stato chiesto nel corso del procedimento di rilascio della concessione edilizia di cui trattasi.
In data 25.7.2001 la Società TECNOEDILE ha depositato domanda di intervento ad adjuvandum chiedendo che, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Tasselli, siano annullati gli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il Comune di Prato – previo riepilogo delle fasi procedimentali (amministrative) e processuali – contesta la fondatezza dei motivi proposti con l’atto introduttivo, nonché l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi aggiunti e conclude per il rigetto dell’impugnativa, spese e competenze giudiziali rifuse.
D I R I T T O
Ad avviso di parte ricorrente l’annullamento della concessione de quo sarebbe avvenuta per “soddisfare le pressanti istanze” della confinante sig.ra Su Juan Mei configurando il vizio di sviamento di potere in relazione ai presupposti per l’esercitabilità da parte della P.A. del potere di annullamento di ufficio (illegittimità dell’atto e sussistenza di un interesse pubblico concreto, attuale e specifico al ritiro dell’atto stesso).
Al riguardo si osserva invece che dagli accertamenti effettuati dal Comune di Prato in relazione all’esposto della confinante circa l’inosservanza delle distanze legali, come risulta dalla nota istruttoria P.G. n. 72260 del Servizio Concessioni Edilizie del 23 ottobre 2000, è emerso che il progetto di cui alla concessione edilizia n. 98/793 implicava una modifica delle consistenze planovolumetriche originarie per cui la costruzione doveva considerarsi come “nuova” (e non ristrutturazione con sistemazione).
Risulta ancora dai rilievi effettuati dal Comune di Prato che “al primo piano dell’edificio posto ad est di quello in via di costruzione, esiste un arretramento della linea di confine, con una porta finestrata posta a mt. 1,75, che non risultava in sede istruttoria ai fini del rilascio della concessione B. 793/98” (vd. nota istruttoria sopra richiamata) con conseguente difformità rispetto alla previsioni urbanistiche in materia di distanze per effetto di una non esatta rappresentazione della realtà.
Alla stregua di quanto esposto non si ravvisano nell’atto impugnato i vizi denunciati con il primo motivo, in particolare quello dello sviamento, stante che l’azione amministrativa è stata posta in essere non già, come asserito, per soddisfare le esigenze di un privato, bensì è stata indirizzata al controllo di profili edilizi non correttamente rappresentati dall’istante, nonché quello di difetto di presupposti, avendo il Comune esperito i dovuti accertamenti.
E neppure appare ravvisabile la pretesa violazione dei principi in materia di autotutela, in quanto con l’atto contestato il Comune ha considerato che l’interesso pubblico al rispetto delle distanze legali tra gli edifici risponde con carattere di continuità ed attualità ad un corretto assetto edilizio del territorio.
Giova in proposito rilevare, come sottolineato al riguardo dalla richiamata sentenza di questo TAR, che poiché la fattispecie concerne l’istituto dell’annullamento di ufficio in sede di autotutela, legittimo in presenza di un interesse pubblico attuale e diretto, non sono condivisibili le conclusioni del Tasselli laddove sostiene che l’obbligo per la P.A. di annullare un atto illegittimo sorge solo quando l’illegittimità sia accertata da un giudice o dall’organo di controllo, perché in tali fattispecie l’annullamento deriva direttamente dall’esercizio della funzione giudiziaria annullatoria o da quella di controllo, senza che sia necessario l’esperimento di alcuna azione da parte della P.A. stessa.
Parimenti non fondato si appalesa il secondo motivo di gravame stante che nel provvedimento di annullamento sono espressamente enunciati i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’emanazione dell’atto, ivi compresa la motivazione sull’interesse pubblico, conclusione su cui non incide la considerazione svolta da parte ricorrente in merito alla consolidazione di una situazione soggettiva in relazione alla decorrenza di un notevole lasso di tempo tra il rilascio della concessione avvenuto nel 1998 e il suo annullamento di ufficio intervenuto nel 2001.
Dagli atti di causa si evince infatti che la voltura della concessione edilizia è stata rilasciata al sig. Tasselli il 24.3.2000, che l’inizio dei lavori si data al 21.3.2000 (né lo stesso prova che la costruzione era già iniziata da parte dell’originario titolare della concessione e che egli ne aveva soltanto proseguito l’esecuzione) e che l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente con lettera 9 luglio 2000 l’avvio del procedimento amministrativo per accertamenti in merito alla legittimità dell’atto concessorio annullato.
Per quanto attiene le censure proposte con i motivi aggiunti, relativamente al primo motivo (errata qualificazione dell’intervento come “nuova edificazione” anziché come “ristrutturazione edilizia”) risultano fondate le argomentazioni addotte in proposito dall’Amministrazione e cioè che nel caso di specie trattasi non di ristrutturazione bensì di nuova edificazione stante che la nozione di ristrutturazione edilizia è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza in costanza di demolizione e fedele ricostruzione (vd. ad es. Cons. St., sez. V, 24.2.1999, n. 197 in base alla quale la definizione di ristrutturazione edilizia ex art. 31 comma 1 lett. d) l. 5 agosto 1978 n. 457 implica che a) la nuova costruzione sia fedele; b) vengano conservate le caratteristiche fondamentali dell’edificio; c) che la successiva ricostruzione dell’edificio conservi almeno nelle linee fondamentali quanto a sagoma e volumi quello preesistente; Cons. St., Sez. V, 10.8.2000, n. 4397; T.A.R Veneto, Sez. II, 17.12.2002, n. 6620) mentre nel progetto di cui alla concessione del 1998 annullata con l’atto impugnato (è stata invece mantenuta la concessione n. 372 del 1993) non si rinviene, come osservato dallo stesso Comune, né fedeltà di volumi e di struttura dell’edificio né di materiali.
Ciò considerato ed atteso anche che il riscontrato arretramento della linea di confine è stato effettuato, in palese violazione delle norme sulle distanze legali, mediante un’errata rappresentazione di alcuni elementi del progetto non si ritiene che nella fattispecie sia applicabile la deroga di cui all’art. 21 lett. B, n. 17 delle N.T.A. del Comune di Prato.
Le censure proposte con il suddetto motivo aggiunto vanno quindi respinte.
Si ritiene parimenti non fondato il secondo motivo aggiunto (violazione del principio del c.d. “contrarius actus”) atteso che l’annullamento d’ufficio si è basato esclusivamente su ragioni edilizie ed urbanistiche non involgendo in alcun modo profili sanitari.
Per le considerazioni che precedono il ricorso in esame va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente principale, nonché la ricorrente ad adjuvandum
Ditta Tecnoedile, al pagamento in solido – in favore del Comune di Prato – delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi euro 2000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 13 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI – Presidente
Dott. Saverio ROMANO – Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI – Consigliere, est.
F.to Eugenio Lazzeri
F.to Filippo Musilli

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