RUMORI DEL CONDIZIONATORE

Arriva l’estate e come sempre ci sono discussioni nell’ambito del nostro condominio del quale fa parte un’abitazione di mia proprietà locata ad un inquilino assai pignolo. Infatti almeno due condomini, e speriamo che quest’anno non aumentino, hanno installato nel cortile interno dei condizionatori d’aria, i quali durante la notte producono un rumore eccessivo ed insopportabile rendendo necessario chiudere le finestre, e quindi con disagio notevole perché in tal caso bisogna tenere acceso il piccolo condizionatore interno. Diverse volte questo problema è stato discusso in assemblea condominiale senza nessun concreto risultato perché i proprietari degli apparecchi di condizionamento si riferiscono alla disciplina del decreto del 1 marzo 1991 e di un altro decreto del 1997 che a loro dire sarebbero rispettati. Chiedo quale sia la strada da seguire per evitare che le proteste del mio inquilino impediscano – indirettamente – anche a me, che pure non ho rumori molesti da sopportare, di poter riposare in pace perlomeno la notte.

 

Anche in materia di inquinamento acustico si è creata come è inevitabile nei nuovi settori della vita sociale che man mano vengono fatti oggetto di nuova disciplina, una piccola giungla legislativa. Difatti alla legge base n.447/1995, si sono poi succeduti i provvedimenti applicativi ed in particolare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1 marzo 1991 e successivamente altro analogo decreto del 14 novembre 1997, l’ultimo dei quali è applicabile anche nel caso in cui il Comune non abbia proceduto alla divisione del territorio comunale in diverse zone fissando limiti di rumorosità. La conseguenza è che all’interno dell’appartamento il rumore per effetto del funzionamento combinato dei condizionatori installati nel cortile, non deve aumentare di più di tre decibel (tale è il limite differenziale rispetto al c.d. rumore di fondo), poiché tale è il limite fissato dalla legge come insuperabile. E’ opportuno peraltro che tale verifica sia effettuata da un tecnico qualificato, quale potrà essere indicato Dall’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Si può anche aggiungere che la norma base nei rapporti tra privati è costituita dall’art.844 del codice civile, secondo la quale da immobile a immobile, non debbono verificarsi immissioni e quindi anche immissioni di rumore, che superino la cosiddetta normale tollerabilità, limite assai vago come spesso accade per i concetti giuridici, che la giurisprudenza ha ritenuto (Cassazione sentenza n.10735/2001 e in ultimo Tribunale Milano 28 marzo 2002) debba continuare ad applicarsi nelle controversie condominiali, con la conseguente facoltà del giudice di valutare tutte le circostanze e quindi la natura dell’edificio, l’anteriorità dell’uso rumoroso, le condizioni anche di salute dei residenti, la ricorrenza dell’inquinamento acustico, ritenendo che tale limite sia superato anche in presenza di un incremento di rumorosità inferiore a 3 decibel, poiché le norme che hanno fissato tale ultimo limite hanno carattere pubblicistico e per quanto costituiscano un indubbio riferimento anche nei rapporti tra privati, spiegano tuttavia la loro efficacia nei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, la quale ha le competenze e le facoltà necessarie per farle rispettare. E’ ben vero che il criterio della normale tollerabilità è quanto di più indefinito possibile, ma tutto sommato si tratta di un’ulteriore garanzia per il mantenimento dei corretti rapporti condominiali, oltre quella rappresentata dalle norme sull’inquinamento acustico. La verifica sul superamento o meno dei limiti dell’art.844 spetta esclusivamente al giudice.

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