SCADENZA DEI CONTRATTI ABITATIVI CHE SI SONO RINNOVATI TACITAMENTE DOPO LA LEGGE N. 431/1998

Ho stipulato un contratto di locazione con patti in deroga nel 1995, e nel 2003 si verificherà la scadenza del secondo periodo quadriennale, della quale a gennaio ho inviato disdetta. Tutto questo è regolare, oppure possono verificarsi da parte dell’inquilino sorprese, con richiesta di ulteriori anni di proroga?

 

Se la scadenza del contratto è prevista per il settembre 2003, ciò significa che il contratto si è rinnovato nel settembre 1999. A mio parere, tale rinnovo tacito non modifica la scadenza che è esattamente quella del settembre 2003 così come indicato dalla lettrice, ma poiché, evidentemente, non sono pochi quelli che ritengono che la certezza del diritto sia noiosa e che non si debbano perdere occasioni per vivacizzare le leggi con interpretazioni creative ed innovative, si avvertono i lettori che esiste anche una interpretazione dell’art. 2 comma 6 della legge n.431/1998 (la riforma delle locazioni abitative), secondo la quale i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della stessa legge, qual’è quello del quale si tratta e che si rinnovino per mancanza di disdetta successivamente alla sua entrata in vigore, così come è accaduto in questo caso, sono disciplinati dal comma 1 dell’art.2. Il che significherebbe, secondo questi interpreti, che dal momento del rinnovo tacito inizierebbero a decorrere non già in un periodo quadriennale, ma bensì due periodi quadriennali, cosicché se questa tesi fosse fondata, per la lettrice se ne riparlerebbe nel 2007. Si tratta di tesi che ha avuto diverse conferme da parte della giurisprudenza.

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