NOVITA’ SERVITU’: Costituzione di passaggio coattivo

“In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, quarto comma, c.c. – che esenta dall’assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all’ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. – non prevede un’esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree”. Così la Cassazione, con ordinanza n. 8660 del 2.4.2024.

 

“La possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un «altro sbocco» sulla via pubblica, esula dalla previsione dell’art. 1051 cod. civ., restando regolata dal successivo art. 1052 cod. civ., e trova, pertanto, presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 9697 del 12.4.2023.

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