
SERVITU’: Costituzione di passaggio coattivo
“La possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un «altro sbocco» sulla via pubblica, esula dalla previsione dell’art. 1051 cod. civ., restando regolata dal successivo art. 1052 cod. civ., e trova, pertanto, presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 9697 del 12.4.2023.