SERVITU’: Modalità di esercizio del diritto

“L’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono, di regola, essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dall’art. 1362 cod. civ. e ss., in quanto compatibili con la materia in esame. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ., qualora il titolo manchi della specificazione, o indichi con imprecisa formulazione l’estensione ed il modo di esercizio di una servitù, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante in relazione al determinato tipo di servitù, con minor aggravio del fondo servente”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 31567 del 25.10.2022.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483