Servitù volontaria e sua opponibilità

“La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all’avente causa dell’originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta (o, quanto meno, menzionata espressamente nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo e dallo stesso anche implicitamente accettata), rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti originariamente contraenti” e “in quest’ultimo caso, valendo la relativa scrittura quale atto costitutivo di un mero rapporto obbligatorio tra le stesse, il conseguente debito grava solo sull’erede del contraente che si è obbligato, vincolato dal contratto, anche se non trascritto, concluso dal de cuius (…) e non anche sull’avente causa a titolo particolare (mortis causa o per atto fra vivi), che è terzo e, come tale, non è tenuto, senza il suo consenso, a subire il debito assunto dal suo dante causa”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 33043 del 9.11.2022.

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