COMPRAVENDITA: Simulazione di vendita immobiliare

“Una volta accertata la simulazione della vendita immobiliare per interposizione fittizia della persona dell’acquirente, gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell’interponente, conseguenza, quest’ultima, che scaturisce in via automatica e immediata dalla dichiarazione di simulazione relativa soggettiva ex art. 1414, secondo comma, cod. civ., e non esige un’apposita domanda di rivendica a cura dell’interponente ovvero una domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento”.

Così la Cassazione, con sentenza n. 33367 dell’11.11.2022.

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