SISMABONUS ACQUISTI AL 110%, FINO AL 30.6.2022

Con la risposta del 18.5.2022 all’interrogazione 5-08101 presentata dall’on. Centemero e altri (Lega), in merito alle tempistiche (in riferimento alla stipula dell’atto pubblico di compravendita) per fruire del cd. “sismabonus acquisti” potenziato al 110%, il sottosegretario al Ministero dell’economia Federico Freni ha chiarito che, ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.l. n. 34/2020, la predetta agevolazione del sismabonus acquisti è stata elevata al 110% per le spese sostenute dall’.1.7.2020 al 30.6.2022 dai soggetti indicati nel comma 9 dell’art. 119 citato. Con numerosi documenti di prassi (cfr., tra gli altri, la circolare n. 30/E del 2020), l’Agenzia delle entrate ha precisato che, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del superbonus, è necessario che i requisiti richiesti dalla norma agevolativa sussistano nel periodo di vigenza della stessa. Conseguentemente, considerato che la norma fa espresso riferimento agli acquirenti delle predette unità immobiliari, è necessario, tra l’altro, che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine di vigenza dell’agevolazione, attualmente fissato al 30.6.2022. Pertanto, con riferimento al quesito posto dagli interroganti circa la percentuale di detrazione applicabile nell’ipotesi di spese sostenute dall’1.7.2022, con stipula dell’atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori, gli acquirenti delle predette unità immobiliari – ha concluso il sottosegretario – non potranno fruire del superbonus, ma, ricorrendo le condizioni normativamente previste, potranno beneficiare della detrazione del 75% o dell’85% (a seconda dello specifico caso) delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013, qualora l’atto di compravendita sia stipulato entro il termine di vigenza ivi previsto, attualmente fissato al 31.12.2024.

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