“SISMABONUS ACQUISTI” E LEASING FINANZIARIO

Con la risposta ad interpello del 20.4.2022, n. 202, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso in cui l’immobile su cui sono eseguiti gli interventi antisismici, contestualmente all’acquisto, venga concesso dall’acquirente in leasing finanziario, il beneficiario del sismabonus acquisti, ex art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63/2013, deve individuarsi nell’utilizzatore dell’immobile qualora il contratto di leasing presenti elementi tali da equiparare l’utilizzatore all’acquirente in proprietà, quali: la concessione in leasing a un soggetto utilizzatore già identificato; il prezzo di acquisto dell’immobile concordato direttamente dall’utilizzatore con l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare; l’allocazione a carico dell’utilizzatore degli oneri derivanti dalla distruzione o dalla perdita dell’immobile dato in locazione (ancorché per cause non imputabili al medesimo).

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