SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI IN CASO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Con la risposta a interpello n. 289 del 23.5.2022, l’Agenzia delle entrate ha precisato, con maggior chiarezza rispetto a quanto già fatto in passato, quando competa il superbonus nel caso di sostituzione degli infissi nei lavori di demolizione e ricostruzione.
Al riguardo, l’Agenzia – nella considerazione che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell’orientamento degli infissi e tenuto conto che, in questi casi, il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantito dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26.6.2015 (c.d. decreto “Requisiti minimi”), il quale assimila gli edifici sottoposti ademolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr. punto 1.3 dell’Allegato 1) – ha precisato che in questi casi vada valorizzata la sola situazione finale. Pertanto e nei limiti di spesa previsti dalla norma – ha concluso – “la detrazione spetta anche qualora, nell’ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli infissi”.

Si segnala che su questa fattispecie (sostituzione degli infissi con altri differenti), l’Agenzia delle entrate, nella risposta del 30.7.2021 all’interpello n. 524, ha chiarito quanto segue: “Relativamente al quesito, concernente la possibilità di ammettere al superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che nella disciplina del superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente ‘trainati’ ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto ‘Rilancio’. Come nell’ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, è possibile fruire dell’ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazionedimensionale degli infissi a condizione che la superficie ‘totale’ degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico”. A questo principio si è adeguato anche l’Enea.

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