SOSTITUZIONE DI INFISSI CON VARIAZIONE DI FORMA E DIMENSIONI

Con la risposta a interpello n. 369 dell’8.7.2022, l’Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi delle detrazioni fiscali per gli interventi di sostituzione degli infissi e dei serramenti. Nel caso di specie, il contribuente ha chiesto anche ulteriori precisazioni sui lavori che si accinge a effettuare (sostituzione delle attuali finestre con altre che comportano maggiorazioni nella superficie complessiva iniziale), richiamandosi alle risposte n. 524 e n. 780 già fornite nel 2021 dall’Agenzia. Nella risposta n. 524, le Entrate, nel caso in cui la sostituzione di infissi comporti la variazione di “geometria”, cioè di forma e dimensioni, avevano infatti riconosciuto la possibilità di fruire dell’ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli stessi nella situazione post intervento sia minore o uguale a quella ex ante. A soluzione analoga l’Agenzia era giunta nella risposta n. 780, partendo da quanto precisato dall’art. 2 del d.m. del 6.9.2020, secondo il quale, tra le tipologie di interventi ammessi, è ricompresa “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”. Pertanto, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l’Enea, l’Agenzia aveva ribadito che è possibile “fruire delle agevolazioni fiscali, compreso il superbonus, anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, …. a condizione che la superficie ‘totale’ degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima dell’intervento edilizio”.

Nella risposta ora in commento, l’Agenzia ha in primo luogo ribadito che, ai fini del superbonus, la sostituzione di infissi e serramenti è ammessa in quanto interventi “trainati” e che devono quindi sussistere le condizioni soggettive, oggettive e temporali perché l’intervento sia qualificato come “trainato”. Ha, poi, confermato che è possibile fruire della detrazione nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente, aggiungendo che per le spese sostenute per l’eventuale installazione di “ulteriori” infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’art. 16 del d.l. n. 63 del 2013, nella misura del 50% delle spese sostenute. Segnaliamo, quindi, che la detrazione in quest’ultimo caso è quella del cd. bonus casa (art. 16, d.l. n. 63) e non quella dell’ecobonus (art. 14, d.l. n. 63), che è riservato alla “sostituzione” e non alla nuova “installazione”.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483