SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA AUTOCLAVE

Recentemente ho avuto una discussione con un mio inquilino di una abitazione sulla attribuzione delle spese per la manutenzione dell’autoclave condominiale, che negli ultimi tempi è stata sostituita. Io affermavo che, trattandosi di un impianto i cui componenti primari sono soggetti a periodica sostituzione (in particolare alla pompa e l’elemento rotante) i lavori erano a carico dell’inquilino, ma questi si è rifiutato, affermando che non si trattava di piccola riparazione e che quindi spettava al locatore. Qual’è la soluzione?

 

Il decreto ministeriale che ha approvato i tipi di contratto di locazione abitativi ai sensi della legge n.431/1998, ha anche approvato (art.4), la tabella della ripartizione tra inquilino e locatore degli oneri accessori, peraltro recependo un precedente accordo su questo argomento intervenuto tra CONFEDILIZIA e le associazioni degli inquilini. Ora questa tabella che finalmente fa parte del contenuto dei contratto tipo, è caratterizzata da un grado di dettaglio e di chiarezza tali da escludere ogni possibile discussione (del genere di quelle di cui sopra), e prevede espressamente che l’installazione e la sostituzione dell’impianto dell’autoclave o dei suoi componenti primari compete al locatore, come peraltro è giusto che sia trattandosi di riparazione che non può essere considerata piccola nel senso inteso dall’art.1609 del codice civile. Per contro la stessa tabella prevede che la manutenzione ordinaria, il carico della pressione del serbatoio, le ispezioni, i collaudi e la lettura dei contatori, siano a carico dell’inquilino.

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