SUPERBONUS E CONDUTTORE DI UN IMMOBILE LOCATO DA UNA SOCIETÀ

Con la risposta ad interpello n. 288, pubblicata il 23.5.2022, l’Agenzia delle entrate ha nuovamente trattato il tema relativo all’accesso al superbonus 110% per il conduttore di un immobile residenziale di proprietà di una società.
L’Agenzia ha chiarito che la fruizione del superbonus ex art. 119 del d.l. n. 34/2020, prescinde dal rapporto giuridico (proprietà o detenzione) che lega l’utilizzatore all’immobile. Ne consegue che al conduttore (sempre che lo stesso possa qualificarsi come persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni) non risulta impedita la possibilità di accedere all’agevolazione in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati – in qualità di locatario e con il consenso del proprietario – su immobili residenziali di proprietà di una società. A tal fine, l’unità dovrà essere detenuta in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Nonostante questa apertura, nella medesima risposta l’Agenzia ha, tuttavia, evidenziato una serie di ipotesi in cui risulta in ogni caso precluso l’accesso al superbonus anche in capo al conduttore.

Nello specifico viene espressamente negato l’accesso al beneficio nell’ipotesi in cui gli interventi vengano posti in essere su immobili che non rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione, quali ad esempio le unità di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Ad avviso dell’Agenzia delle entrate la medesima preclusione opera nel caso in cui l’immobile oggetto di interventi faccia parte di un edificio composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 dell’art. 119 citato. Di conseguenza, il conduttore dell’unità immobiliare (di proprietà di una società) ha diritto alla detrazione qualora l’unità oggetto di interventi faccia parte di un edificio in condominio mentre non può accedere all’agevolazione nelle ipotesi in cui l’unità immobiliare non sia “funzionalmente indipendente” e faccia parte di un edificio interamente posseduto dalla società.

Nella risposta in commento, l’Agenzia ha in ultimo precisato come, in ogni caso, il superbonus non spetti ai soci di una società che svolge attività commerciale, nell’ipotesi in cui questi ultimi sostengano spese per interventi effettuati su immobili residenziali – detenuti in base ad un contratto di locazione o comodato e di proprietà della società – che costituiscono beni relativi all’impresa.

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