SUPERBONUS: ENEA SULLA COIBENTAZIONE DEL TETTO NON DISPERDENTE
L’Enea è tornato di recente – con una nota pubblicata il 7.3.2022 sul suo sito Internet – sulla questione della coibentazione dei tetti non disperdenti e del superbonus.
Nel suddetto documento, l’Ente ha prima ricordato che, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 all’art. 119, comma 1, lett. a) del d.l. n. 34 del 2020, nell’ambito degli “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda” dell’edificio (o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente) rientrano nella disciplina agevolativa del superbonus pure “gli interventi per la coibentazione del tetto (…), senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.
L’Enea ha poi evidenziato che, di concerto con il Ministero della transizione ecologica (Mite), poiché la definizione del concetto di superficie disperdente è contenuta nel decreto 26.6.2015, “per non mettere in crisi” tale concetto, da anni consolidato e applicato, la normativa anzidetta è stata interpretata nel senso che “può accedere al superbonus l’intervento di coibentazione del «tetto freddo» copertura «non disperdente» POND a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25%. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1, lett. a).” Tale interpretazione è stata condivisa e ripresa dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 247 del 14.4.2021 (“Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25% della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall’Istante”).
Successivamente – a seguito di un’ulteriore riflessione, sempre di concerto con il Mite – l’Enea, con nota del 31.8.2021, ha precisato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.
L’Enea ha concluso la nuova nota con la seguente indicazione: “La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto”.