SUPERBONUS IN CASO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 709 del 15.10.2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di superbonus 110%.
Nel caso sottoposto all’Agenzia il contribuente è comproprietario di 3 edifici: uno composto da 3 unità accatastate come A/3, un altro composto da un’unità C/2 e il restante fabbricato da 2 magazzini (categoria catastale C/2) e un’autorimessa (categoria catastale C/6), tutti funzionalmente indipendenti. I lavori da eseguirsi, al termine dei quali si realizzeranno 6 abitazioni, consistono in interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma ed incremento volumetrico, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e all’efficientamento energetico, per i quali il Comune ha già rilasciato il permesso a titolo di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 380/2001.

Sulla base di questo presupposto, l’Agenzia, dopo aver ricordato la possibilità di fruire del superbonus per le spese sostenute dall’1.1.2021 al comproprietario persona fisica di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari (escludendo dal calcolo le pertinenze e limitatamente a 2 unità immobiliari per gli interventi di efficientamento energetico, fermo il riconoscimento della detrazione in questione sulle parti comuni), ha chiarito che si può fruire dell’incentivo per gli interventi di efficienza energetica che si porranno in essere, limitatamente alle sole spese riferite alla parte non eccedente il volume ante operam, mentre tale limitazione non riguarda gli interventi antisismici ammessi al superbonus. Il tutto a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa: nel caso in esame, quindi, il contribuente potrà fruire delle agevolazioni anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C, a condizione che sia previsto il cambio di destinazione a fine lavori delle predette unità in immobili abitativi.

Le Entrate ricordano infine che per l’accesso al supersismabonus occorre che l’asseverazione prevista dall’art. 119 del d.l. n. 34/2020 sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. Inoltre, per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16.1.2020 (sulla base delle modifiche apportate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9.1.2020, n. 24 all’art. 3, d.m. n. 58/2017), l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente “e comunque prima dell’inizio dei lavori”. Non consentendo, un’asseverazione tardiva l’accesso al supersismabonus.

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