Superbonus per onlus, odv o aps

Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E dell’8.2.2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi al comma 10-bis dell’art. 119, d.l. n. 34/2020, in materia di superbonus per taluni enti del cd. terzo settore, che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato gratuito.

In sintesi, poiché le predette attività – di particolare valore sociale – sono svolte in unità di grandi dimensioni ma costituenti dal punto di vista catastale un’unica unità immobiliare, il relativo plafond di spesa previsto per gli interventi superbonus sarebbe assolutamente insufficiente. Il comma 10-bis ha quindi introdotto un criterio per cui il plafond di spesa è calcolato in misura corrispondente al numero di unità abitative di superficie media che sarebbero comprese nella superficie totale dell’unità in oggetto. Ad esempio, precisa la circolare, nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall’Omi di 100 mq, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare; nel caso di intervento di isolamento termico, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari “figurative” (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui alla lett. a), comma 1, dell’articolo 119 del decreto.

Altro chiarimento rilevante riguarda l’ambito soggettivo che la norma riferisce ad onlus, odv (volontariato) e aps (promozione sociale) iscritte nei rispettivi registri; come è noto con la riforma del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) i predetti enti stanno migrando dai previgenti registri al nuovo Registro unico nazionale del terzo settore (cd. “Runts”); al riguardo chiarisce la circolare che il passaggio dai “vecchi” registri al nuovo registro non integra un’ipotesi di scioglimento e il soggetto opera in continuità con la precedente configurazione; ne consegue che i predetti soggetti possono beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 10-bis anche a seguito dell’iscrizione nel “Runts”, fermi restando gli altri requisiti. Tale chiarimento è in linea con quanto già affermato in via di principio dall’Agenzia con la circolare n. 23/E del 23.6.2022.

Particolare attenzione è dedicata, infine, al requisito richiesto, secondo cui i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, e che tale condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dall’1.6.2021, deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione anche nell’ipotesi di esercizio di una delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito).

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