SUPERBONUS-SISMABONUS INTERVENTI SU IMMOBILE IN CENTRO STORICO

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 598 del 16.9.2021, in tema di interventi di miglioramento sismico effettuati in un centro storico su un condominio facente parte di un “aggregato edilizio”, ha rinviato, per il significato da attribuire alla locuzione «progetto unitario», contenuta nella lettera i) dell’art. 16-bis del TUIR (norma fondamentale per l’applicabilità del sismabonus e del supersismabonus), al parere dato il 13.7.2021 dalla Commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si tratta di una precisazione importante ai fini del riconoscimento della possibilità di utilizzare, nei casi sopra indicati, sia il superbonus sia il sismabonus ordinario in quanto in tale parere, a cui l’Agenzia si riporta, la Commissione ha chiarito che “(…) per l’accesso alle agevolazioni fiscali relative ad interventi di adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici e, ove riguardino i centri storici, impongono l’esecuzione di tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, (…) il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle suddette norme [Norme Tecniche per le Costruzioni 2018].”

La Commissione, nel parere anzidetto, ha anche ricordato che per “unità strutturale (US)” deve intendersi, in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (§ 8.7.l), la “porzione di aggregato che … dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”, sottolineando pure che l’unità strutturale “è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.

Il recepimento da parte dell’Agenzia dei principii contenuti nel parere anzidetto (richiesto dalla stessa Agenzia) era auspicabile in quanto la Direzione regionale delle entrate dell’Emilia Romagna, alla fine di giugno, aveva invece affermato (applicando letteralmente la definizione contenuta nella lettera i) dell’art. 16-bis del TUIR) la necessità che, per usufruire delle detrazioni fiscali in questione, nei centri storici si eseguissero interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, prescindendo dalla circostanza che l’edificio interessato dai lavori costituisse unità strutturale.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483