SUPERBONUS: TRASFERIMENTO RESIDENZA ENTRO 30 MESI

Con un nuovo comma (10-ter), aggiunto all’art. 119, del d.l. n. 34/2020 dal d.l. n. 77/2021, è stato previsto che, nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, di cui al d.p.r. 26.4.1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita. Si tratta dell’agevolazione relativa all’acquisto della “prima casa”, non di lusso, a condizione, tra l’altro, che l’acquirente trasferisca la residenza nel medesimo Comune di ubicazione dell’unità, nel termine ordinario di 18 mesi, qui elevato a 30 mesi. La norma non ha avuto sinora i necessari chiarimenti. Il maggior termine di 30 mesi è riservato ad acquirenti di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), vale a dire degli interventi trainanti del superecobonus. Qualche dubbio sorge con riguardo all’acquisto di unità immobiliari in condominio, dato che l’intervento trainante riguarda le parti comuni, mentre l’acquisto si riferisce ad una singola unità in condominio; si ritiene che, per coerenza logica, il maggior termine si applichi anche in tal caso; in caso contrario, esso varrebbe solo per acquisti di unità unifamiliari e ciò non sembra appunto logico nell’ambito del superbonus. Da ultimo non viene esplicitato se la norma si riferisca a lavori trainanti comunque effettuati, in corso o finiti alla data di stipulazione. Sembra possibile affermare che il maggior termine si applichi anche se i lavori siano già terminati alla data di acquisto ed anche quindi se i lavori siano stati effettuati da altro condòmino.

I dubbi che la nuova disposizione solleva, suggeriscono la massima cautela, in attesa di chiarimenti ufficiali.

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