TARSU: DECISIONE IN TEMA DI PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Sent. N. 15639 del 12 agosto 2004 dalla Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Cristarella Orestano Rel. D’Alonzo – Sent. N. 15639 del 12 agosto 2004 dalla Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Cristarella Orestano Rel. D’Alonzo

 

Sent. N. 15639 del 12 agosto 2004 dalla Corte Cass., Sez. Trib. Pres. Cristarella Orestano Rel. D’Alonzo

 

Massime:

TRIBUTI (IN GENERALE) – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – IN GENERE – Capacita’ di stare in giudizio – Comune – Rappresentanza processuale – Esclusiva spettanza al sindaco – Assistenza in giudizio da parte di funzionari comunali – Legittimita’ – Conseguenze – Abilitazione dei funzionari medesimi alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento della funzione di assistenza ad essi demandata – Configurabilita’ – Fattispecie.

 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 15, comma 2 bis, del decreto citato, il Sindaco solo legittimato a stare in giudizio, può farsi farsi assistere nel giudizio da funzionari comunali, che sono pienamente abilitati a sottoscrivere – beninteso in nome dell’organo rappresentativo e non gia’ dell’ufficio ricoperto – tutti gli atti necessari per lo svolgimento della funzione di assistenza ad essi specificamente demandata, compreso il potere di sottoscrivere gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto valida la costituzione del Comune nel giudizio di appello effettuata con atto sottoscritto dal funzionario responsabile dell’Ufficio tributi non in virtu’ dell’ufficio ricoperto, ma in quanto delegato dal sindaco alla difesa dell’ente). Mod.

 

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – Deliberazioni tariffarie – Parere sulla regolarita’ tecnica e contabile – Mancanza – Invalidita’ della delibera – Esclusione –

 

 

 

mancanza, nella deliberazione della tariffa di cui all’art. 69 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), del parere sulla sua regolarita’ tecnica e contabile, previsto dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non determina l’invalidita’ della delibera stessa, atteso che il citato art. 53 da un lato non impone affatto la richiesta di detto parere per tutte le delibere, ma soltanto per quelle comportanti valutazioni tecniche od impegni di spesa (circostanza nella fattispecie neppure dedotta dal contribuente), e, dall’altro, avendo la norma l’unico scopo di individuare i responsabili – in via amministrativa e contabile – delle deliberazioni, l’omissione del parere non incide sulla validita’ di queste, ma costituisce mera irregolarita’ dell’atto. Mod.

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – Deliberazioni tariffarie – Partecipazione della cittadinanza al procedimento – Necessita’ – Esclusione.

 

Le delibere istitutive della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e quelle comunque attinenti ad essa hanno natura normativa generale; ne discende l’inapplicabilita’ alle stesse, ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle disposizioni, contenute nel precedente art. 7 della legge medesima, relative alla partecipazione della cittadinanza al procedimento amministrativo di formazione delle delibere. Mod.

 

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – TASS RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – Avviso di accertamento – Inclusione in un unico documento di una pluralita’ di avvisi di accertamento concernenti piu’ annualita’ d’imposta – Legittimita’ – Condizioni.

 

 

Nessuna norma vieta all’ente impositore di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti piu’ annualita’ di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sempre che ciascun accertamento sia effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali. Mod.

 

 

 

 

NOTA

 

In relazione alla prima massima cfr. la sentenza n. 15634 del 12 agosto 2004 nonché, in dottrina, La difesa degli interessi del comune avanti al giudice tributario: spunti di attualità di Alessandro Riccioni (in “il fisco” n. 1 del 5 gennaio 2004, pag. 1-54).

Sulla terza massima cfr. C. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280, in Foro amm.-Cons. Stato, 2002, 897

Per quanto attiene alla quarta massima cfr la sentenza n. 6142 del 6 dicembre 1985 r. (in tema di IVA) e Cass 29 giugno 1981, n. 4198 (relativa alla imposta di ricchezza mobile): In tema d’imposta di r. m., nel vigore delle l. 5 gennaio 1956, n. 1 ed 11 gennaio 1951, n. 25, è legittima la notificazione al contribuente di un unico avviso, con riguardo agli accertamenti afferenti più annualità di tributo, ove l’avviso medesimo non manchi di indicare distintamente e separatamente ciascuno di detti accertamenti, con le relative ragioni, sì da non pregiudicare le possibilità di difesa del contribuente.

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