TETTI DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Con la risposta a interpello n. 287 del 23.5.2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, in tema di superbonus, come individuare i limiti di spesa da rispettare per l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Nel caso affrontato con l’interpello in questione il contribuente avrebbe dovuto procedere, oltre all’installazione dei pannelli solari fotovoltaici, anche alla realizzazione di un nuovo ascensore, previa richiesta – a causa di quest’ultimo lavoro – di un permesso di costruire, in quanto ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 380/2001. Poiché per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici, l’art. 119, comma 5, d.l. n. 34/2020 prevede il limite di spesa agevolata pari a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, con riduzione di tale tetto a 1.600 euro per kW nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il contribuente istante ha prospettato, nella sua soluzione interpretativa, l’applicabilità del limite più elevato di spesa pari a 2.400 euro/Kw. E ciò in quanto gli interventi di efficientamento energetico e di installazione dei pannelli fotovoltaici sono tutti eseguibili mediante presentazione della c.d. Cilas, nascendo la necessità di presentare un permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia solo per la realizzazione del nuovo vano ascensore per disabili (intervento quest’ultimo quindi non correlato o funzionale all’intervento di installazione degli impianti fotovoltaici). Come ulteriore ragione a sostegno della sua tesi, il contribuente ha evidenziato che, indipendentemente dalle opere eseguite, il decreto “Semplificazioni-bis”, con la sostituzione del comma 13-ter dell’art. 119 anzidetto, ha stabilito che gli interventi richiamati in tale articolo costituiscono manutenzione ordinaria con esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione (quindi questo da solo dovrebbe comportare l’inapplicabilità della riduzione del tetto a 1.600 euro).

L’Agenzia, non accogliendo la soluzione interpretativa proposta dall’istante, ha invece ritenuto che, come peraltro già chiarito con la sua circolare n. 24 del 2020, l’applicazione del minor tetto di 1.600 euro derivi dal fatto che in base al tenore letterale della disposizione in commento “ai fini della riduzione del limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l’eventuale collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e l’intervento di ristrutturazione edilizia, essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi”.

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