TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

“In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora, dopo l’accettazione da parte dell’ente gestore dell’istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l’assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell’alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi dell’art. 27, l. n. 513 del 1977, dall’onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, richiedente agli effetti della cessione la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile iure haereditatis. Né tale disciplina risulta derogata dall’art. 2, comma 3, l. n. 136/2001, che ha solo ribadito la non necessità di un’espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere comunque nei loro confronti in ordine alla richiesta cessione”, con l’individuazione tra di essi di “chi sia in grado di subentrare nella posizione dell’originario assegnatario riscattante”, ma non prevedendo “il necessario accoglimento della relativa domanda, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza dell’erede o degli eredi, che, in quanto non espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa”.

Così la Cassazione, con pronuncia n. 16408 del 10.6.2021.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483