TRIBUTI: La rinuncia del beneficiario del trust è esente dal pagamento dell’imposta
Con la risposta all’interpello n. 165 dell’1.8.2024, le Entrate hanno chiarito il trattamento fiscale relativo all’atto di rinuncia effettuato dai beneficiari di un trust regolato dalla legge di “Jersey (Jersey Trust Law 1984 e successive modificazioni), Isole del Canale”.
È infatti possibile che i beneficiari di un trust rinuncino ai diritti sul fondo loro attribuiti dall’atto istitutivo, con la conseguenza logica del “ritorno” di tali beni nel patrimonio del disponente. Nel caso specifico, il trust, istituito nel 2012, avrebbe dovuto cessare alla data della morte dell’ultimo disponente o al compimento del 25° anno di età del più giovane tra i beneficiari. Successivamente, tutte le parti del trust hanno concordato di porre anticipatamente fine allo stesso, con il consenso del trustee e del guardiano designato.
Nella risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che l’atto di rinuncia, comportando la cessazione del trust con conseguente restituzione dei beni agli originali disponenti, non costituisce un trasferimento di ricchezza e, di conseguenza, non si applica l’imposta di donazione. Allo stesso modo, non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni, non essendoci alcun trasferimento mortis causa. La ratio della risposta dell’Agenzia è coerente con i numerosi orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, che individuano nel momento dell’effettiva distribuzione dei beni ai beneficiari l’istante effettivo di arricchimento e, quindi, il presupposto per l’applicazione delle imposte indirette. Ai fini dell’imposta di registro l’atto in questione rientra tra quelli da registrare in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 11 della Tariffa, Parte Prima, del d.p.r. n. 131/1986). L’Agenzia infine ritiene pure applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (art. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347/1990 e art. 10, comma 2, del medesimo d.lgs.).