ULTERIORI SPESE AMMESSE AL SUPERBONUS

Con la circolare n. 23 del 23.6.2022, l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché sull’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, previste dagli artt. 119 e 121 del decreto “Rilancio”.

L’Agenzia ha riepilogato in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di superbonus (dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione), fornendo un quadro riassuntivo. In relazione all’amministratore di condominio, nel paragrafo 4, dedicato alle ulteriori spese ammesse alla detrazione del 110%, le Entrate hanno precisato – recependo un’interpretazione finora rilasciata solo nella forma di risposta ad interpello – che il compenso corrisposto all’amministratore quale responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rientra tra le spese ammesse al superbonus. In proposito si ricorda che l’amministratore può in effetti esserenominato dal condominio-committente “responsabile dei lavori” ai sensi degli artt. 89 e 93, d.lgs. n. 81 citato, con incarico da conferire per iscritto e con espressa previsione delle funzioni che gli vengono delegate.

E che l’amministratore dovrebbe essere tecnicamente qualificato per assumere tale incarico, considerando le responsabilità connesse alle verifiche che, come “responsabile dei lavori”, sarebbe chiamato ad effettuare.
Nell’occasione, l’Agenzia ha inoltre rimarcato quanto già precisato con la circolare n. 30/E del 2020 e cioè che la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse al superbonus atteso che tale compenso non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi effettuati dall’amministratore del condominio rientrano tra gli ordinari obblighi posti a suo carico da imputare alle spese generali di condominio.

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