USUCAPIONE: DOMANDA DI ACCERTAMENTO

“In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un
fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus
del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una
relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario,
e non esprime comunque un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del
bene, che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo
possibile, in astratto, per colui che invochi l’accertamento dell’intervenuta usucapione del
fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell’esercizio del possesso uti dominus del
bene, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante
dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione
materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come
proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”.


Così la Cassazione, con ordinanza n. 1796 del 20.1.2022

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