VECCHIO INQUILINO AD EQUO CANONE

Sono proprietario di una abitazione di vecchia costruzione nella quale si trascina da tempo un rapporto di locazione ad equo canone con una vecchissima inquilina. Ora io non ho intenzione di dare a questa nessuno sfratto, anche perché non saprei dove potrebbe sistemarsi, ma chiedo quanto meno (più ai suoi parenti che a lei) di pagarmi un canone che non sia troppo distante da quelli attualmente correnti. Ho anche accertato che il canone è stato calcolato sulla base della categoria catastale sbagliata, nel senso che io ho sempre pensato che l’immobile fosse classificato A/4, quando ho scoperto che la vera categoria catastale è A/2. Quindi ho chiesto ai parenti dell’inquilina di rifare i conti e di pagarmi le differenze, ma questi hanno detto che l’equo canone, che di questo ancora si tratta, rappresenta il massimo che si può chiedere all’inquilino, e che al di sotto di questo massimo, il canone è perfettamente legittimo e che quindi non c’è nessuna differenza da pagare; e comunque le differenze sarebbero prescritte. Chiedo cosa mi convenga di fare?

 

E’ vero che l’equo canone, che, è bene si sappia dopo più di venti anni, i patti in deroga e la nuova legge sulle locazioni, affligge ancora numerosi rapporti di locazione e numerosi locatori, rappresenta il limite massimo del canone che a suo tempo era possibile pattuire mentre era perfettamente legittimo pattuire un canone inferiore, ma è anche vero che bisogna vedere qual’è stata la volontà delle parti in relazione al canone inferiore all’equo canone. Se dunque le parti, consapevoli del limite dell’equo canone, hanno pattuito un canone inferiore, tale accordo è valido e non si può fare nessuna questione; ma se il canone inferiore è frutto di errore di calcolo o come nel caso segnalato dal lettore, di errore sui presupposti e sui dati necessari per il calcolo del canone legale, come, ad esempio, la categoria catastale, allora ciò vuol dire che la volontà delle parti non era quella di pattuire un canone inferiore a quello legale, ma semplicemente che esse hanno sbagliato sui presupposti del calcolo e quindi sui risultati del calcolo stesso, e che ora applicando la corretta categoria catastale e quindi il diverso coefficiente nella determinazione del canone, si può procedere alla rideterminazione di questo ultimo ed al recupero degli arretrati, sia pure entro il termine della prescrizione quinquennale, oltre il quale, quale che sia la causa dell’errore, il diritto del proprietario si estingue.

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