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Vi è ristrutturazione edilizia, nel caso di intervento di recupero, se vi è un preesistente organismo edilizio da trasformare

T.A.R. Toscana, Sezione III, 2005, n. 846 – Vi è ristrutturazione edilizia, per effetto di demolizione con fedele ricostruzione, nel caso di intervento di recupero finalizzato al ripristino di un organismo preesistente, quando vi è un preesistente organismo edilizio da trasformare.

 

F A T T O

Il sig. Frosini espone di avere presentato, in data 22.10.1998, un’istanza di concessione edilizia per la ricostruzione di un fabbricato rurale, posto nel Comune di Prato, località i Renai, via di Cerreto e Solano, che – adibito a fienile e rimessa attrezzi agricoli – aveva subito nella metà degli anni ottanta un crollo parziale che ne aveva ridotto (ma non eliminato) la funzionalità e che aveva reso necessari interventi di consolidamento e ristrutturazione. Con detto intervento – soggiunge – si proponeva un completo rifacimento dell’immobile secondo la sua originaria dimensione, sagoma, contorno, perimetro e materiali, mantenendone altresì la consueta destinazione ad uso di annesso rurale, in particolare funzionale al ricovero di attrezzi e macchine agricole e al deposito di prodotti agricoli (nella specie olive). Seguiva il provvedimento di diniego indicato in epigrafe, impugnato per il seguente motivo unico:

1) Errato richiamo dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Prato, e quindi, sotto tale profilo, falsa applicazione dello stesso, nonché eccesso di potere per errore e per difetto dei presupposti.

In subordine, violazione e/o falsa applicazione dell’art.13, comma settimo, delle N.T.A. del P.R.G. di Prato. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per carente istruttoria. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

Premessa l’erroneità del richiamo dell’art. 14 citato in rubrica, il ricorrente assume che probabilmente il provvedimento in questione intendeva invece riferirsi all’art. 13, comma 7, delle medesime N.T.A.; e spiega dettagliatamente le ragioni per le quali l’atto sarebbe comunque ugualmente illegittimo.

Il resistente Comune di Prato, effettuata “un’esatta ricostruzione dello stato dell’immobile al momento della presentazione dell’istanza di concessione”, contesta la fondatezza delle suesposte censure e conclude per il rigetto del ricorso, spese e competenze giudiziali rifuse.

D I R I T T O

In via preliminare il Collegio ritiene di poter prescindere dall’inesattezza concernente il richiamo dell’art. 14, comma 7, delle N.T.A. del P.R.G. di Prato, atteso che – correttamente – è lo stesso ricorrente che segnala l’errore materiale (non così dallo stesso definito, ma descritto sostanzialmente come tale) arguendo che il riferimento fosse, in realtà, all’art.13, comma 7, delle stesse N.T.A.

Ciò premesso, va osservato che alla data della presentazione, da parte del ricorrente, della domanda di concessione (22.10.1998) il fabbricato in questione non esisteva più né in tutto né in parte, essendo definitivamente crollato nel 1997 a seguito dei lavori di costruzione di un adiacente muro di contenimento (vd. le ulime due foto, datate <> del doc. n. 7 degli allegati prodotti in giudizio dal Comune di Prato in data 29.9.2004). Da ciò consegue la mancanza del presupposto stesso – cioè la preesistenza di un organismo edilizio da trasformare – per poter qualificare come ristrutturazione edilizia (nella particolare ipotesi presa in considerazione della richiamata normativa di piano, nonché dalla giurisprudenza citata in atti, consistente in una volontaria demolizione accompagnata dalla fedele ricostruzione del fabbricato) un intervento di recupero finalizzato al ripristino di un organismo preesistente, ancorché attraverso radicali trasformazioni dello stesso. Per non dire che anche le fotografie datate “sett. ’93” – pure inserite nel citato doc. 7 – non sono affatto scevre da elementi di problematicità ai fini dell’assunto che la costruzione non si presentasse già a quella data (l’Amministrazione riferisce “fin dalla metà degli anni ’80) nello stato di “rudere”.

Conclusivamente, ad avviso del Collegio, si appalesano infondati i vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti con l’unico compendiario motivo di gravame.

Il ricorso in esame va pertanto respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti le spese e le competenze del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 22 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Eugenio LAZZERI – Presidente

Dott. Marcella COLOMBATI – Consigliere

Dott. Filippo MUSILLI – Consigliere, est.

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