ACQUISTO ALL'ASTA CON INQUILINO
Ho acquistato una casa ad un’asta giudiziaria, in quanto mi era stato assicurato che l’immobile era abitato dal proprietario che non aveva pagato il mutuo e per questo era stato assoggettato ad esecuzione forzata. Ma avendogli chiesto di andarsene con le buone, egli mi ha mostrato un contratto di locazione dal quale risultava che egli era proprietario della quota del 50% della abitazione e che l’altra metà apparteneva ad un fratello, anche lui soggetto alla esecuzione da parte della banca. Secondo l’inquilino, il fratello gli aveva affittato questa metà con un contratto che era stato registrato lo stesso giorno del pignoramento. Con questo contratto, l’ex proprietario intenderebbe ora opporsi allo sfratto. E’ legittimo tutto ciò?
Secondo l’articolo 2923 del codice civile, la cui finalità è proprio quella di evitare che il debitore, sapendo di dover perdere la proprietà, precostituisca una situazione che possa garantirgli l’uso del bene quando sarà divenuto di proprietà altrui e quindi a danno dell’acquirente al pubblico incanto o comunque impedisca l’uso di colui che risulterà proprietario a seguito dell’asta pubblica, stabilisce che le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione, sono valide nei confronti dell’acquirente se hanno data certa – e quindi in pratica – se sono state registrate prima del pignoramento che, trattandosi si immobili, avviene con atto notificato dall’ufficiale giudiziario, al debitore. Ora, il contratto di locazione che sia stato registrato lo stesso giorno del pignoramento, non è certo anteriore al pignoramento, e quindi non ha alcuna efficacia per il nuovo proprietario acquirente all’asta giudiziale; questo anche a prescindere dal marchingegno, assai sospettabile di frode, della locazione di una quota di comproprietà, da parte di un parente stretto del debitore, a sua volta debitore.