ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SUBENTRO E SILENZIO ASSENSO
“In relazione ad istanza di subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare, non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso previsto dall’art. 20 della L. 7 agosto 1990 n. 241”.
Così le Sezioni Unite della Cassazione, con pronuncia n. 20761 del 20.7.2021.