BONUS FACCIATE E VISIBILITÀ PERIMETRO ESTERNO

L’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato una versione, aggiornata al luglio 2021, della Guida sul bonus facciate in cui, oltre agli aggiornamenti normativi, ampio spazio è dedicato alla possibilità di accedere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito. Nell’illustrare i criteri oggettivi della detrazione in esame, l’Agenzia è tornata sulla nozione di facciata esterna, introducendo elementi che destano un certo allarme. La norma (art. 1, c. 210, della l. n. 160/2019), unica fonte di diritto, si limita a parlare di “facciate esterne” e la circolare esplicativa n. 2/E del 14.2.2020 dell’Agenzia delle entrate a sua volta ha precisato che “l’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucroesterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”, cioè, in sostanza, è ammesso l’intero perimetro esterno in quanto oggettivamente visibile dall’esterno.

Nella nuova versione della Guida – riprendendo elementi già emersi con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 2021 – viene precisato che il bonus spetta, ad esempio, per gli interventi realizzati: sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico; su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica. Tali limitazioni alla visibilità almeno parziale da strada pubblica o da suolo pubblico, dapprima limitate alle facciate interne, sembrano ora estese alle facciate esterne. Poiché è evidente che un intervento di tinteggiatura delle facciate, nella maggior parte dei casi, riguarda un intero edificio, appare opportuno – per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia – essere in grado di documentare la “visibilità” almeno parziale da strada pubblica o da suolo pubblico, e tenere conteggi precisi delle diverse superfici oggetto di intervento.

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