BONUS FISCALI: Annullamento specifico per l’accettazione dei crediti provenienti da cessioni successive alla prima

Con la circolare n. 6 dell’8.3.2024, l’Agenzia delle entrate ha definito la procedura per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti ex art. 121 del d.l. n. 34/2020 successive alla prima, già accettate e presenti nel cassetto fiscale del cedente. Se il cedente non è il beneficiario del credito, ma ilfornitore che ha applicato lo sconto o un precedente cessionario, si segue la nuova procedura per le cessioni successive alla prima o per i crediti derivanti da sconti in fattura. Questa direttiva corregge una lacuna procedurale riscontrata dopo la circolare n. 33 del 6.10.2022. L’annullamento – che può avvenire solo dopo aver inviato il modulo allegato alla circolare e seguendo la specifica procedura ivi prevista (invio tramite PEC e firme digitali o autografe, allegando in questo caso copia del documento d’identità dei sottoscrittori) – comporta il ritorno dei crediti nella disponibilità del cedente ai fini di un’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge. La circolare specifica che per crediti “tracciabili” è necessario che non siano stati ulteriormente ceduti o selezionati per compensazione, mentre per crediti “non tracciabili” il cessionario deve “disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità”.

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