BONUS FISCALI: Il punto sul bonus al 75% per il superamento delle barriere architettoniche

L’art. 119-ter del d.l. n. 34/2020 come convertito, recante la disciplina del bonus al 75% per il superamento delle barriere architettoniche, è stato recentemente modificato ad opera dell’art. 3, d.l. 29.12.2023, n. 212, convertito, senza modificazioni, dalla l. 22.2.2024, n. 17.
Dal 30.12.2023, fatta salva la disciplina transitoria, sono ammesse all’agevolazione le spese per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

È stato inoltre abrogato il comma 3 dell’articolo 119-ter che, come chiarisce la relazione illustrativa al d.l. n. 212/2023, comprendeva nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

A fronte della novella, il pagamento deve ora essere effettuato con bonifico parlante ed è stato previsto che il rispetto dei requisiti degli interventi – che devono essere conformi al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14.6.1989, n. 236 – deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Inoltre, viene limitata al 31.12.2023 la deroga – fino a quel momento vigente in materia – al blocco dell’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito. Restano fuori da questa stretta: a) i “condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa”; b) le “persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro” (determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119, d.l. n. 34/2020 come convertito). Tale requisito reddituale non si applica, tuttavia, “se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata” ex art. 3 della l. n. 104/1992. Escluse restano anche le spese sostenute in relazione agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per i quali in data antecedente al 30.12.2023: “a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura deibeni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo”.

Sulle ulteriori limitazioni alla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura previste dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 26.3.2024, si rinvia al prossimo numero del Focus.

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