BONUS FISCALI: Nuova comunicazione per interventi superbonus D.L. 39/2024

L’art. 3 del d.l. 29.3.2024, n. 39, in corso di conversione in legge, prevede l’invio di un’apposita comunicazione all’Enea o al Pncs (Portale nazionale delle classificazioni sismiche) in relazione ad interventi in corso o a nuovi interventi agevolati dal superbonus, al fine di consentire un monitoraggio della spesa già sostenuta o prevista. Sono tenuti alla stessa coloro che: a) entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) ex art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non abbiano concluso i lavori; b) hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata anzidetta, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dall’1.1.2024.

Le informazioni da comunicare si riferiscono ad interventi agevolabili ai sensi dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020; dovrebbe pertanto trattarsi di interventi trainanti e trainati come previsti dalla citata normativa e, poiché l’art.119 si riferisce agli interventi agevolabili in genere, sia in caso di fruizione della detrazione in dichiarazione sia in caso di utilizzo delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Per gli interventi superecobonus sono da trasmettere all’Enea le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali: a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 fino al 30.3.2024; b) l’ammontare delle spese che “prevedibilmente saranno sostenute”, successivamente alla predetta data, negli anni 2024 e 2025; c) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c). Analogamente, le stesse informazioni per gli interventi supersismabonus devono essere trasmesse al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, già in fase di asseverazione ai sensi del d.m. 28.2.2017, n. 58. Con apposito d.p.c.m., da adottare entro 60 giorni dal 30.3.2024, saranno definiti il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle suddette comunicazioni.

Da ultimo, è previsto che l’omessa trasmissione dei dati comporti l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000, ovvero, per gli interventi per i quali la Cilas o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30.3.2024, l’omessa trasmissione dei dati comporti la decadenza dall’agevolazione fiscale, senza possibilità di presentazione tardiva della comunicazione secondo la disciplina della remissione in bonis.

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