BONUS FISCALI: Nuova stretta su cessioni del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi D.L. 39/2024
L’art. 1 del d.l. 29.3.2024, n. 39 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.3.2024 n. 75 e in corso di conversione in legge) interviene sul superbonus e sugli altri bonus edilizi al fine di eliminare le residue fattispecie ancora in essere – dopo gli interventi attuati prima con d.l. n. 11/2023 e, successivamente, con d.l. n. 212/2023 – per le quali si poteva ancor optare, in luogo della fruizione della detrazione fiscale diretta in dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito e lo sconto in fattura ex art. 121 del d.l. n. 34/2020.
Ci si riferisce agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%; al superbonus (e bonus minori) su immobili danneggiati da eventi sismici nei Comuni dei territori colpiti da terremoti verificatisi dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e sugli immobili danneggiati da specifici eventi metereologici; al superbonus (e bonus minori) per gli immobili degli enti del terzo settore, degli Iacp comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Il decreto fa comunque salvo l’esercizio delle opzioni per gli immobili delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal sisma del 6.4.2009 e dai terremoti avvenuti dal 24.8.2016, nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 (di cui 70 milioni riservati per gli eventi sismici del 6.4.2009) e prevede (come accaduto con i decreti n. 11 e n. 212) delle nuove norme di salvezza. Sarà infatti ancora possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli enti del terzo settore, per gli Iacp comunque denominati e per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per i quali era ancora possibile l’esercizio di tali opzioni, ove in data antecedente al 30.3.2024 (data di entrata in vigore del decreto) ricorrano determinati requisiti. Anche per gli interventi sugli immobili terremotati ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020 (diversi da quelli delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come sopra specificati) e sugli immobili danneggiati da specifici eventi metereologici, saranno possibili le opzioni, qualora sussistano determinate condizioni.
Il comma 5 dell’art. 1 del d.l. 29.3.2024, in corso di conversione in legge, prevede che le norme di salvezza introdotte dai commi 2 e 3 dell’art. 2 del d.l. n. 11/2023 – che avevano regolato i casi in cui per gli interventi sugli immobili agevolati dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, continuassero a potersi esercitare, a determinate condizioni, ancora le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura – non si applichino qualora alla data del 30.3.2024 non sia stata “sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
Le fattispecie interessate da questa ennesima stretta, che ha dunque valenza retroattiva e può incidere su rapporti giuridici già in corso, sono innanzitutto quelle relative agli interventi agevolati da superbonus di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), primo periodo, del d.l. n. 11/2023 e cioè quelli per i quali alla data del 16.2.2023: a) risulti presentata, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condominii, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) ex art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020; b) risulti adottata, per gli interventi effettuati dai condominii, la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata anzidetta; c) risulti presentata, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (oltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, per specifici interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati).
Sono interessate dalla stretta pure le fattispecie relative agli interventi agevolati dagli altri bonus edilizi di cui all’art. 2, comma 3, lett. a) e b), del d.l. n. 11/2023, per i quali alla data del 16.2.2023: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data del 16.2.2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.