Clausola penale senza tassazione aggiuntiva

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, con la sentenza n. 54, depositata il 3.4.2023, in merito alla tassazione aggiuntiva di una clausola penale inserita in un contratto di locazione ha ritenuto che “l’obbligazione derivante dalla clausola penale è accessoria rispetto all’obbligazione principale e, dunque, non può scontare autonomamente l’imposta di registro, come erroneamente sostenuto dall’Agenzia delle entrate; la clausola penale integra, infatti, per sua natura una disposizione strettamente vincolata e necessariamente dipendente dall’obbligazione principale, in relazione alla quale assume carattere non autonomo e del tutto accessorio, con la mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria; in altri termini la clausola penale non può esistere senza l’obbligazione cui è connessa mentre questa può esistere senza clausola penale; in tal senso anche giurisprudenza di legittimità: ‘…affinché le varie disposizioni siano considerate tra loro necessariamente connesse, deve sussistere una necessaria e reciproca dipendenza tra le varie disposizioni negoziali. Occorre che ciascuna disposizione non possa produrre i propri effetti se non in correlazione con le altre disposizioni.’ (Cass. sez. 5, n. 7154/2021); ne consegue la fondatezza del ricorso con annullamento dell’atto impugnato; le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza”.

La clausola in questione, inserita in un contratto di locazione abitativa, così disponeva: “È fatto divieto assoluto di consentire il pernottamento a persone estranee al contratto; l’accertata violazione comporterà la sanzione di € 100,00 (Cento/00) per ogni notte da imputarsi direttamente dalla somma depositata a titolo di caparra”.

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