COMODATO: RESTITUZIONE DEL BENE
La nozione di “urgente e impreveduto bisogno”, di cui all’art. 1809, secondo comma, del codice civile, fa riferimento alla necessità del comodante – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene; “ma è altresì vero che tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli”.
Così la Cassazione, con pronuncia n. 25893 del 23.9.2021.