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COMPRAVENDITA

MUTUI PRIMA CASA

La l. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) è intervenuta sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31.12.2027 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie (under 36, giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, conduttori di alloggi di case popolari – IACP o altra denominazione) aventi specifici requisiti.

È stata altresì prorogata, sempre al 31.12.2027 la norma che prevede la possibilità di ottenere la garanzia al 90% in favore delle famiglie numerose.
Si è previsto inoltre che l’accesso al Fondo sia limitato alle categorie prioritarie anzidette (mentre a legislazione vigente tali categorie avevano la priorità ma non era esclusa la concessione della garanzia statale ad altri soggetti).

 

IMPOSTA DI REGISTRO RIDOTTA AL 2%

Al fine di incentivare il mercato immobiliare e di agevolare il cambio della prima casa di abitazione, la legge di bilancio 2025 ha modificato l’art. 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, prevedendo la possibilità di avvalersi dell’aliquota ridotta al 2% dell’imposta di registro nelle ipotesi in cui l’acquirente sia proprietario di altre abitazioni per le quali abbia già fruito delle agevolazioni per la prima casa (requisito richiesto dalla lettera c) del richiamato articolo 1) purché quest’ultima sia ceduta non più entro un anno ma entro due anni dalla data dell’atto notarile (in caso di mancata alienazione, si applica l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro e la sanzione del 30%).

 

INADEMPIENZA DEL PROMITTENTE ALIENANTE

“Nel preliminare di vendita immobiliare, l’inadempienza del promittente alienante all’obbligo di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione, non osta a che il promissario acquirente possa chiedere l’esecuzione in forma specifica a norma dell’art. 2932 c.c. e comporta che il promissario acquirente medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, è dispensato dall’onere del pagamento o della «offerta» del prezzo (del quale sia previsto il versamento all’atto della stipulazione del definitivo) – quale mera manifestazione di volontà di effettuare tale pagamento –, potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l’acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dell’eventualità dell’evizione”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 28308 del 4.11.2024.

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