Comunicazione obbligatoria all’Enea per l’ecobonus
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34151 depositata il 21.11.2022, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un contribuente il quale aveva installato dei pannelli solari omettendo la comunicazione all’Enea.
Tale mancanza per la Suprema Corte costituisce una causa ostativa alla concessione del benefit fiscale previsto per l’intervento, rientrante nella riqualificazione energetica.
Per la prima volta, la Cassazione si è espressa sulla natura decadenziale dell’omessa comunicazione all’Enea entro il termine di legge, a valle di numerose sentenze della giurisprudenza di merito che in alcuni casi avevano confermato anch’esse la tesi della sua natura decadenziale (C.T.P. Novara 6.2.2017 n. 24/2/17; C.T.R. Trentino 15.2.2021 n. 20/21), mentre in altri casi avevano provveduto a negarla, specialmente sulla base del convincimento che, dal momento in cui sia dimostrabile l’effettuazione dei lavori e il sostenimento delle spese, andrebbe dato rilievo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (C.T.R. Lombardia 10.3.2015 n. 853/19/15, 16.5.2018 n. 2181/19/18 e 5 dicembre 2018 n. 5330/9/18; C.T.P. Milano 12.9.2017 n. 5287/2/17; C.T.P. Lecce 23.5.2018 n. 1709/1/18; C.T.R. Toscana 3.11.2020 n. 790/5/20).
La Cassazione fonda la propria posizione sul dato letterale dell’art. 4 comma 1-bis, lett. b), del d.m. 19.2.2007, ai sensi del quale “i soggetti che intendono avvalersi della detrazione […] sono tenuti a […] trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori…”.
La formula normativa “i soggetti che intendono avvalersi della detrazione […] sono tenuti a”, presente anche nell’art. 6, comma 1, lett. g), del d.m. 6.8.2020 (noto come decreto “Requisiti”) attualmente vigente, legittima ad attribuire all’omessa presentazione nei termini della comunicazione all’Enea quella valenza decadenziale che la Cassazione le dà nella sentenza in commento e che non potrebbe viceversa esserle assegnata ove il dato letterale della norma non subordinasse in modo inequivoco la spettanza della detrazione all’effettuazione di un determinato adempimento entro un certo termine.
A tal proposito occorre ricordare che il “confermato” effetto decadenziale può essere evitato, sanando l’omessa presentazione nei termini della comunicazione all’Enea, mediante ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012, il quale presuppone però che la violazione non sia stata ancora constatata e che il contribuente effettui la comunicazione entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile, versando anche la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 471/97 nella misura minima di 250 euro. L’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis all’omessa presentazione nei termini della comunicazione all’Enea è stata del resto espressamente confermata anche dalla consolidata prassi dell’Agenzia delle entrate (da ultimo, nella circolare 25.7.2022, n. 28). Resta però aperta la questione del termine per potersi avvalere della remissione in bonis, posto che per le Entrate il riferimento normativo alla “prima dichiarazione utile” sarebbe da leggersi nel senso della prima dichiarazione dei redditi i cui termini scadono successivamente al termine entro cui l’omesso adempimento avrebbe dovuto essere effettuato, mentre sembrerebbe assai più consono riferirsi alla prima dichiarazione dei redditi nel cui ambito la detrazione trova la propria prima utilizzazione.