Concetto di innovazione
“Si ha innovazione tutte le volte che le modifiche alle parti comuni rendano nuova la cosa comune mediante trasformazione, alterazione o cambiamento della sua originaria funzione o destinazione o mediante alterazione della sua entità e identità sostanziale”. E in questa prospettiva, “sono vietate solo le innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino e non le facoltà del condominio in ordine alla migliore, più comoda e più razionale utilizzazione della cosa stessa”.
Così il Tribunale Roma, con sentenza n. 12021 del 27.7.2022.