CONDOMINIO

Azione di annullamento di delibera assembleare

“L’azione di annullamento delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, disciplinata dall’art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell’interesse ad agire dell’istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata; la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l’interesse ad agire solo quando l’attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall’accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 16654 del 14.6.2024.

 

Produzione di delibera assembleare a corredo di domanda monitoria

La produzione di delibera assembleare condominiale, a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino, non è idonea a soddisfare l’onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c. , “né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all’indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell’assemblea, e neppure obbliga quest’ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 16635 del 14.6.2024.

 

Effetti dell’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore

Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, in particolare, per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilita dal primo comma dell’art. 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condòmini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio o per la prestazione dei servizi nell’interesse comune.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 16635 del 14.6.2024.

 

Proprietà esclusiva di beni comuni e onere della prova

“Quando un condomino pretenda l’appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell’art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell’atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall’iniziale unico proprietario che non si era riservato l’esclusiva titolarità del bene”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 16619 del 14.6.2024.

 

Destinazione di un locale ad alloggio del portiere

Il vincolo di destinazione ad alloggio del portiere di unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un condominio non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni propter rem, bensì nello schema della servitù. Ciò non si risolve in uno svuotamento del contenuto del diritto di proprietà in quanto i proprietari possono tornare ad utilizzare l’immobile sia nei periodi nei quali il condominio eventualmente deliberi di non avvalersi del servizio di portierato, sia nel caso in cui il condominio deliberi la cessazione definitiva del servizio.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 16083 del 10.6.2024.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483