CORTILE CONDOMINIALE ED ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO

Né il regolamento di condominio in senso proprio, né una deliberazione organizzativa approvata dall’assemblea possono validamente disporre l’assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condòmini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condòmini l’utilizzazione del bene a tutti comune, ex art. 1117 del codice civile, e, dall’altro, crea i presupposti per l’acquisto da parte del condomino – che usi la cosa comune animo domini – della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l’esercizio del possesso esclusivo dell’area.

Così la Cassazione, con sentenza n. 9069 del 21.3.2022.

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