Widget not found!

Crediti d’imposta in 10 anni

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 18.4.2023, ha fornito le indicazioni sulle modalità da seguire da parte dei soggetti titolari di crediti da superbonus, sisma bonus e bonus eliminazione barriere architettoniche (quali imprese edilizie, fornitori, banche e altri cessionari) per ripartire in 10 anni – in deroga alla ordinaria ripartizione in 4 o in 5 anni – i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro il 31.3.2023.

Nel provvedimento viene precisato che la comunicazione di ripartizione in 10 rate potrà riguardare anche una sola parte della rata del credito disponibile e che con ulteriori comunicazioni, potrà essere rateizzata la restante parte dei crediti acquisiti.
Nello specifico, le Entrate hanno disposto che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31.10.2022, relative al superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dall’1.11.2022 al 31.3.2023, relative al superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31.3.2023, relative al sisma bonus e al bonus eliminazione barriere architettoniche.

    Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta né ulteriormente ripartita.
    Ai fini della ripartizione decennale, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. Dal prossimo 2 maggio la comunicazione potrà essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti. A decorrere dal 3.7.2023, il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del “Cassetto fiscale” dei titolari dei crediti.

    La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.
    Di seguito un esempio su una ripartizione elaborato dall’Agenzia delle entrate:
    “Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:

  • –  stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine

    dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;

  • –  attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni”.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook

CATEGORIE

Confedilizi Panorama Firenze

Crediti

Confedilizia Associazione di Firenze P.IVA 04576770483