CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

L’art. 5 del cd. decreto “Sostegni-ter” (e cioè il d.l. 27.1.2022, n. 4, in corso di conversione in legge) ha previsto che il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitativo, di cui all’art. 28 del d.l. n. 34/2020, spetti alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Tale credito spetta alle imprese che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Il tutto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche.

La norma ha previsto, inoltre, che gli operatori economici debbano presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni anzidette saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Si ricorda che il comma 5 dell’art. 28 sopra richiamato prevede la possibilità che, in caso di locazione, il conduttore beneficiario del credito d’imposta possa cederlo, previo accordo e in luogo del pagamento della corrispondente parte di canone, al locatore, il quale – in virtù di quanto disposto dal successivo art. 28 del decreto (il cui commento è sempre pubblicato su questo numero) – non potrà a sua volta cederlo, ma lo potrà utilizzare solo in compensazione.

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