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CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

Nella risposta ad interpello del 20.4.2022, n. 195, l’Agenzia delle entrate ha affermato che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, istituito dall’art. 28 del d.l. n. 34/2020, non può trovare applicazione al contratto di concessione che abbia ad oggetto la gestione di servizi svolti anche in alcuni immobili, ma che non riguardi specificamente il godimento di un immobile ad uso non abitativo. Nel caso di specie, si trattava di contratti di concessione stipulati da una società con enti pubblici, per la gestione di servizi per il pubblico relativi a “varie biglietterie e punti di ristoro presso le aree museali ed archeologiche”. Secondo l’Agenzia delle entrate, sebbene i contratti di concessione prevedessero l’utilizzo degli immobili situati all’interno dei siti archeologici, gli immobili configuravano elemento del tutto marginale rispetto ai servizi, sicchè era carente il presupposto oggettivo dell’agevolazione, costituito dalla locazione o concessione di immobili, anche perché non era stato previsto un canone separato per gli immobili.

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