DECADENZA DA ALLOGGIO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 16 ottobre 2002, n. 5618. Pres. Quaranta – Est. Pullano – Vetere) c. Comune di Campi Bisenzio – DECADENZA DA ALLOGGIO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 16 ottobre 2002, n. 5618. Pres. Quaranta – Est. Pullano – Vetere) c. Comune di Campi Bisenzio
Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – Decadenza, revoca, annullamento – Abitazione stabile dell’alloggio – Necessità – Valutazione della situazione familiare dell’assegnatario – Elasticità dell’amministrazione – Esclusione.
In tema di decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, posta la lettera dell’art. 381ett. b)
L. R. Toscana n. 25 de/ 4 maggio 1989 (il quale prevede, tra le altre cause di decadenza, quella che 1’assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio assegnatoli), non può essere pretesa alcuna elasticità da parte dell’amministrazione comunale nella valutazione della situazione familiare dell’appellante, poiché il concetto di stabile utilizzazione dell’alloggio è soggetto a rigorosa interpretazione anche in considerazione della spesa sostenuta dall’erario per la costruzione degli alloggi in questione e della finalità perseguita di far fronte all’emergenza abitativa di numerose famiglie non abbienti, prive di abitazione. (L.R. Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 38) (1).
(I ) Nel senso che non sussiste il difetto di motivazione nel provvedimento che dichiari la decadenza dell’assegnazione di alloggio popolare per mancata stabile abitazione dell’alloggio stesso, assegnato all’occupante che non abbia richiesto la relativa previa autorizzazione, atteso che la stessa costituisce ipotesi dì decadenza prevista dall’art. 30, comma I lett. b) L.R. Lazio 26 giugno 1987 n. 33, v. Tar Lazio 1 5 ottobre 1994, n. 1340, in Tar 1994, I, 3947.
Fatto. – L’appellante, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Campi Bisenzio, via Palagetta n: 33/B, chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso 1’ordinanza sindacate n. 391/94, con la quale è stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 25 del 4 maggio 1989, perché in esso non stabilmente abitante.
Questi i motivi di gravame:
Violazione ed erronea applicazione dell’art. 38, lett. 13) della L.R. 4 maggio 1989 n. 25. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
Il Tar non avrebbe considerato la particolare condizione famigliare dell’appellante, né il fatto che, comunque, l’alloggio è abitazione «principale» dello stesso e che, al momento degli accertamenti, era assente per ragioni a lui non imputabili.
Avrebbe, inoltre, ignorato le dichiarazioni rese dai vicini c dai figli nonché la documentazione prodotta relativa ai consumi di acqua, luce e telefono.
Violazione ed erronea applicazione della L. 241/90. Carenza ed errore di motivazione.
La sentenza si baserebbe sull’erroneo convincimento che l’appellante abiterebbe nell’appartamento della propria convivente con i loro I7-li.
Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia.
Nella sentenza sarebbe stato illogicamente ed ingiustamente affermato che il provvedimento impugnato avrebbe lo scopo di restituire l’alloggio alle finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica, senza tener conto che l’assegnazione all’appellante assolve proprio a tale funzione.
L’amministrazione intimata. nel costituirsi in giudizio, ha illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.
DIRITTO- – I motivi di gravame, con i quali l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili_ possono essere congiuntamente esaminati, in quanto diretti sostanzialmente a dimostrare che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della reale situazione di fatto e dei documenti prodotti a sostegno delle argomentazioni difensive dedotte.
La vicenda di cui è controversia ha ad oggetto l’ordinanza del Sindaco del Comune di Campi Bìsenzio con la quale
1’appellante è stato dichiarato decaduto dall’alloggio di edilizia residenziale pubblica, a suo tempo assegnatogli in via Palagetta n. 33, essendo stato accertato che non lo abitava stabilmente.
L’art. 38, lett. B) della L.R. Toscana n. 25 dei 4 maggio 1989 prevede, infatti, tra le altre causa di decadenza di assegnazione, quella che l’assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio assegnatogli.
Nella specie, dai ripetuti e concordanti accertamenti, che la polizia municipale, su richiesta del competente ufficio comunale, ha svolto in un arco di tempo di ben quattro anni, è risultato che l’appellante è stato visto solo saltuariamente nell’appartamento di via Palagetta- talvolta, invece, utilizzato da persone senza alcun titolo – e che egli dimora abitualmente (come, del resto, sostanzialmente riconosce), con la convivente ed ì figli da questa avuti, nell’altra casa popolare di via dei Platani n. 5, di cui è assegnataria la convivente, ove gli viene anche consegnata la corrispondenza.
A fronte di tate stato di fatto si appalesa completamente priva di fondamento la tesi secondo la quale l’alloggio di via Palagetta sarebbe, in ogni caso, l’abitazione «principale»: e ciò senza considerare che- stante il carattere tassativo della norma regionale- per abitazione principale potrebbe intendersi solo una abitazione che sia, comunque, abitualmente utilizzata, salvo saltuarie assenze per limitati periodi, e giammai la situazione opposta.
Né appare in alcun modo rilevante la documentazione relativa ai consumi di acqua, luce e telefono, che, anzi, registrando in generale consumi minimi, conferma ulteriormente nel convincimento che l’alloggio non era stabilmente utilizzato.
Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dai condomini di via Palagetta n. 33, il Tar ha giustamente osservato che le stesse ai sensi di una consolidata giurisprudenza, non sono decisive.
In definitiva la sentenza impugnata appare puntuale nelle argomentazioni svolte c, in particolare, tutt’altro che illogica ed ingiusta laddove rileva che, in materia, non può essere pretesa alcuna elasticità da parte dell’amministrazione comunale nella valutazione della situazione famigliare dell’appellante, in quanto il concetto di stabile utilizzazione dell’alloggio è soggetto a rigorosa interpretazione anche in considerazione della spesa sostenuta dall’erario per la costruzione degli alloggi in questione e della finalità perseguita di far fronte alla emergenza abitativa di numerose famiglie non abbienti, prive di abitazione.
In conseguenza, ì motivi di gravame dedotti risultano infondati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate. (Omissis).