Detrazioni al 75% per eliminazione barriere architettoniche e legge di bilancio 2023
La legge di bilancio 2023 ha prorogato al 31.12.2025 la detrazione fiscale al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Il meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura allo stato resta però possibile solo per le spese sostenute fino al 31.12.2024.
È stato infine previsto che, per le deliberazioni condominiali relative alla realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche le cui spese vengano sostenute entro il 31.12.2025, sia “necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio”.
L’art. 1, comma 4, del d.l. 29.3.2024, n. 39, in corso di conversione in legge, è intervenuto di nuovo – dopo le modifiche effettuate con il d.l. n. 212/2023 – eliminando la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura anche in caso di interventi agevolabili ex art. 119-ter del d.l. n. 34/2020 e cioè per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione al 75%.
Il d.l. n. 39/2024 ha previsto, così come aveva fatto il d.l. n. 212 sopra citato, delle norme di salvaguardia per coloro che ancora potevano optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Nello specifico, ha disposto che per le spese sostenute fino al 30.3.2024, si continuino ad applicare le norme previgenti che prevedono la possibilità di utilizzare le opzioni per le spese relative ad interventi, sostenute successivamente al 31.12.2023, da: a) condominii, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente, titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020, fatto salvo il caso in cui nel nucleo familiare dello stesso sia presente un soggetto in condizioni di disabilità ex art. 3 della l. n. 104/1992. Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente al 30.3.2024 soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.3.2024: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.